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L'intervento di Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS, presentato il 30 ottobre alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro
Chiedere più formazione ed ampliare la cultura della sicurezza è giusto ed è un obiettivo che certamente tutti gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro devono porsi.
Quello di cui, tuttavia, non si parla è la buona formazione: aumentare il quantitativo delle ore di formazione senza intervenire sulla qualità della formazione stessa è certamente un’occasione mancata.
Non è sufficiente parlare di formazione a livello generale, ma si dovrebbe parlare, molto di più, dei docenti e dei formatori: ovvero di coloro che partecipano come progettisti ed erogatori della formazione.
La legge 215 del 2021 ha modificato l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 imponendo la necessità di procedere all’accorpamento, alla rivisitazione ed alla modifica di tutti gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione alla sicurezza entro la data del 30 giugno 2022.
Sono passati 2 anni e 3 mesi e siamo alla “Bozza definitiva” dello scorso giugno. Al momento l’approvazione ancora non c’è e siamo certi che il documento possa essere migliorato.
Entrando nel dettaglio possiamo certamente affermare che la formazione rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia non può e non deve essere limitata alle aule, deve essere effettuata nei luoghi ove i lavoratori operano. Solo così essa potrà incidere sui comportamenti finali.
Attenzione anche alla dualità tra contratti di lavoro che prevedono l’obbligo di aggiornamento triennale e contratti che lo prevedono quinquennale. Non voglio ragionare sugli aspetti sanzionatori che tale differenza può comportare, ma soprattutto su quello che rende confuse situazioni uguali con regole differenti ed il rischio è sempre quello di fare perdere credibilità alla “sicurezza”.
Quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro certamente il mondo dell'edilizia e dei cantieri sono tra quelli che presentano le maggiori criticità dal punto di vista organizzativo, gestionale ed operativo.
Dobbiamo essere pienamente consapevoli che parliamo di un mondo molto complesso, ne semplice, ne lineare, ed in cui
fa sì che diventi certamente difficile inquadrare il settore, ma possiamo certamente affermare che l’iper-normazione che riguarda il settore delle costruzioni non ha portato e non sta portando a quei benefici auspicati nella riduzione degli infortuni, anche mortali. Vedremo se la Patente a Crediti inciderà positivamente o se diventerà (come viene vista in questo momento) solamente un ulteriore orpello in capo alle imprese di dimensioni minori.
Varie possono essere le motivazioni che ci portano a dire che il sistema non funziona correttamente, la prima su tutte è legata alla visione della “sicurezza” come mero adempimento documentale. L’esperienza di circa 40 anni in cantiere, vissuti a contatto con tutte le modifiche normative che si sono succedute, mi porta ad affermare che, ancora oggi, si guarda più alla conformità delle carte, che alla sicurezza effettiva dei lavoratori presenti in cantiere. Potrei raccontare centinaia di aneddoti su questo tema, ma per brevità attesto solo che ad oggi nella valutazione dei rischi l’elemento più utilizzato è il copia-incolla.
Un secondo aspetto riguarda le figure della sicurezza. Anche su questo tema, ci troviamo con un numero di soggetti coinvolti che è nettamente superiore rispetto ad altre attività, parliamo di committenti, responsabili dei lavori, coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, datori di lavoro, dirigenti, preposti ed RSPP, senza dimenticare i rappresentanti dei lavoratori siano essi aziendali o territoriali. Ma ancora una volta questa molteplicità di soggetti ci porta a ribadire che ognuno lavora soprattutto verso una propria tutela da eventuali contestazioni/sanzioni e non verso la vera tutela dei lavoratori.
A 16 anni dall’emanazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 che riguarda i cantieri temporanei o mobili, per quanto i grandi cantieri le norme sono certamente adeguate ed abbastanza rispettate, ma dobbiamo constatare che i limiti applicativi legati ai medi e piccoli cantieri sono evidenti.
I vari soggetti definiti dalla norma non collaborano tra loro, si scambiano solamente documenti. Come coordinatore ho provato qualche volta a coinvolgere nelle riunioni di coordinamento tenute in cantiere, non solo i datori di lavoro, ma anche gli RSPP ed i RLS/RLST, ma spesso con scarsi o nulli risultati. Perché per i cantieri con rischi particolari (e l’81 evidenzia quali sono) non rendere obbligatori incontri in cantiere a cui partecipano i vari soggetti per confrontarsi e trovare soluzioni specifiche e non generiche?
A questo si aggiunge il fatto che, molte volte, i ruoli delle varie figure diventano di difficile identificazione. Un solo esempio, il coordinatore per la sicurezza: da una parte la Cassazione con le sue sentenze identifica il Coordinatore come il soggetto che ha un ruolo di alta vigilanza, dall’altra la normativa parla di “opportune azioni di coordinamento e controllo“ e tra queste due definizioni ci può stare di tutto (c’è chi vede il coordinatore come sostituto del datore di lavoro, del preposto e via dicendo). Ma poi cosa vuol dire “opportune”? Ci sono coordinatori che hanno decine e decine di cantieri sparsi sul territorio nei quali non vanno mai o quasi mai in quanto non essendoci specifiche indicazioni normative non lo ritengono così “opportuno”. Ci sono Committenti o Responsabili dei Lavori, pubblici o privati, che non sono, a distanza di anni, ancora consapevoli del loro ruolo (non basta la norma, serve la sensibilizzazione). Ci sono RSPP che non vengono coinvolti dai datori di lavoro rispetto ai cantieri in corso.
Ci sarebbe poi da definire correttamente la figura dell’assistente del coordinatore o del direttore operativo per la sicurezza, figure presenti, ma non normate ed anche su questo si vede di tutto e di più.
Per i cantieri, le figure della sicurezza sono definite fin dal 1996, ora – dopo quasi trent’anni - dobbiamo fare in modo che operino efficacemente e non solo sulla carta.
Visto che trattiamo di edilizia, ritengo importante evidenziare come ad oggi la normativa tenda ad equiparare i cantieri relativi agli allestimenti opere temporanee a quelli edili. Le differenze tra i due ambiti sono notevoli e oltre a quanto fatto nel 2014 con uno specifico decreto che ha differenziato alcuni aspetti marginali, si rende necessario lavorare verso il tanto atteso testo unico del pubblico spettacolo che ricomprenda anche l’ambito allestitivo.
Tra i tanti elementi importanti, ritengo di chiudere il mio intervento con un ultimo passaggio: l'addestramento dei lavoratori. Anche in questo caso le peculiarità delle attività svolte nei cantieri ci porta ad affermare che si tratta di luoghi ove vi è l’uso di una molteplicità di attrezzature che trova difficile riscontro in altri ambiti. Se si esula da alcuni aspetti legati alla specializzazione per alcuni settori operativi, la realtà è quella di lavoratori che nell’arco di un cantiere utilizzano a rotazione decine e decine di attrezzature differenti, spesso noleggiate, e molte volte per pochi giorni. A questo punto, come effettuare l’addestramento all’utilizzo in sicurezza di queste attrezzature, diventa un elemento fondamentale per prevenire gli infortuni. Spesso, lavorando nei cantieri, ci si rende conto che l’addestramento è limitato a pochi minuti e riguarda solo il mero funzionamento dell’attrezzatura. Se vogliamo prevenire una grossa fetta di infortuni è proprio sull’addestramento dei lavoratori che dobbiamo puntare.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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