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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 21 febbraio 2024, n. 15 si avvia l'iter che dovrà concludersi entro il 5 aprile
Pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 febbraio, entrerà in vigore dal 10 marzo 2024 la Legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di Delegazione Europea 2022-23), la quale delega il governo al recepimento di 19 direttive e l'adeguamento, con interventi di carattere sistemico, dell'ordinamento nazionale a 4 regolamenti europei. Di particolare interesse il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che dovrà avvenire entro il 5 aprile 2024.
La nuova Direttiva introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel), qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.
La prima novità è costituita quindi dall’allargamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE che da ora in poi si applicherà anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. L’allargamento alle cosiddette sostanze “reprotossiche” elimina una rilevante asimmetria che si era creata con il Regolamento REACH che in molti suoi obblighi e adempimenti accumuna le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, definite cumulativamente con l’acronimo CMR.
Considerando il numero elevato e l’utilizzo diffuso delle “sostanze reprotossiche”, è evidente che le ripercussioni dell’allargamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE, saranno molto rilevanti ai fini della corretta applicazione del D.Lgs 81/08. Infatti tutte le aziende all’interno delle quali sono presenti sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o miscele tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B dovranno necessariamente aggiornare le proprie valutazioni del rischio nell’ambito del D.Lgs 81/08, applicando ad esse tutto il sistema previsto dal Titolo IX Capo II, compreso fra l’altro l’obbligo delle misurazioni dell’esposizione personale (effettuate in base alla UNI EN 689:2019).
La Direttiva (UE) 2022/431 modifica inoltre alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel), qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.
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